Art. 3.
(Soci).

      1. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Umbria e il comune di Norcia. Partecipa altresì di diritto alla Fondazione, in qualità di socio fondatore, su propria richiesta, l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia.
      2. Gli enti soci fondatori di cui al primo periodo del comma 1 hanno facoltà di dichiarare e attuare il recesso dalla partecipazione alla Fondazione, con propria deliberazione e su loro richiesta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Altri soggetti pubblici e privati che condividono le finalità della Fondazione
possano diventare soci alle condizioni e con le forme previste dallo statuto di cui all'articolo 4.